Art. 1.
(Esercizio di discoteche e sale da ballo).

      1. Dopo l'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 68-bis. - 1. La licenza prevista dall'articolo 68 per i pubblici esercizi organizzati in forma di impresa e i circoli gestiti da singoli, da enti e da associazioni che offrono al pubblico, in spazi, anche all'aperto, servizi permanenti o temporanei di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, anche unitamente alla somministrazione di alimenti o di bevande, può essere richiesta solo previa iscrizione del titolare o dell'ente, dell'associazione e del loro responsabile nel registro tenuto presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, in una sezione apposita.
      2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai circoli privati e alle associazioni di qualsiasi tipo.
      3. Nei locali di cui ai commi 1 e 2 le attività di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, previste dal medesimo comma 1 cessano, secondo quanto disposto dalle autorità competenti, nei mesi di giugno, luglio e agosto, entro le ore 4, mentre negli altri periodi dell'anno entro le ore 3 e, comunque, non possono riprendere nelle otto ore successive. È comunque consentito ai soggetti già presenti nei locali di cui ai commi 1 e 2 di trattenersi nell'ambito degli stessi. Non si applica alcuna limitazione di orario nella notte tra il 31 dicembre e il 1o gennaio, nella notte tra il 14 e il 15 agosto e nella notte dell'ultimo giovedì, sabato e martedì

 

Pag. 6

di carnevale. Nelle isole in cui è interdetta la circolazione degli automezzi ad uso privato non si applicano le limitazioni di orario previste dal presente comma.
      4. In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico sono vietati la vendita e il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche tra le ore 2 e le ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, nell'ora antecedente la cessazione delle attività previste dal comma 1, sono vietati il consumo e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, il costo delle bevande non alcoliche non deve superare il 50 per cento del costo di quelle alcoliche. In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico è sempre prevista la distribuzione gratuita di acqua.
      5. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.500 euro.
      6. In caso di esercizio non autorizzato delle attività di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 666 del codice penale. Nelle ipotesi previste dal terzo comma del medesimo articolo 666 del codice penale, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni è sempre disposta la chiusura del locale per un periodo non inferiore a quindici giorni. In presenza di trattenimenti musicali o danzanti organizzati in violazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 e al di fuori di pubblici esercizi, è sempre disposta la confisca delle attrezzature di riproduzione e di amplificazione dei suoni, anche se di proprietà di soggetti diversi dagli organizzatori.
      7. Nel caso di violazione dei limiti di orario fissati ai sensi del comma 3 del presente articolo, la sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituita dalla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.

      Art. 68-ter. - 1. L'iscrizione nel registro di cui all'articolo 68-bis, comma 1, è

 

Pag. 7

effettuata purché sussistano i seguenti requisiti:

          a) non ricorrano i casi di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, ad eccezione di quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo;

          b) il responsabile richiedente l'iscrizione sia stato dichiarato idoneo dalla commissione di esame di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, integrata, in tale caso, con un funzionario della Polizia di Stato, con un funzionario della prefettura - ufficio territoriale del Governo competente e con un rappresentante delle associazioni nazionali dei gestori delle discoteche e delle sale da ballo».

      2. Le persone fisiche e le società, nella persona del legale rappresentante, che risultano titolari o gestori di discoteche o sale da ballo alla data di entrata in vigore della presente legge hanno diritto all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 68-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 1 del presente articolo, presentando alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, una domanda che attesti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 68-ter, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, introdotto dal citato comma 1.
      3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura determinano i criteri per la revisione periodica del registro di cui al comma 1 dell'articolo 68-bis del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 1 del presente articolo, al fine di verificare il permanere dei requisiti di cui all'articolo 68-ter, comma 1, lettera a), del citato testo unico, introdotto dal medesimo comma 1 del presente articolo. Ove tali requisiti vengano a mancare, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è disposta, con provvedimento motivato e immediatamente esecutivo, la cancellazione dal citato registro

 

Pag. 8

dell'impresa, dell'associazione, dell'ente o della persona fisica, dandone contestuale comunicazione all'interessato e al sindaco competente per territorio.